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Legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2

Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima del 9 gennaio 2002

Art. 5
- Disposizioni finali
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 7 luglio 1992, n. 31 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali), 11 agosto 1993, n. 56 (LR 7 luglio 1992 n. 31. Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali. Modifiche ed integrazioni) e 13 agosto 1998, n. 66 (Modifica della LR 7 luglio 1992, n. 31 "Disciplina del controllo sugli atti degli Enti locali" e della LR 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento Sito esternodel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale").
3. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire modalità per l'esecuzione della presente legge, in particolare per la trasmissione degli atti e dei documenti, che si trovano presso il Comitato regionale di controllo, al Difensore civico regionale o ai dipartimenti della Giunta regionale; ove necessario, provvede altresì a regolare i rapporti conseguenti alla soppressione del Comitato.
4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), provvede a dotare l'ufficio del Difensore civico regionale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la Sito esternosentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, nella parte in cui sostituisce l'art.3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002.

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Articolo abrogato con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la Sito esternosentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 3, che sostituisce l'art.5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.