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Legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2

Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima del 9 gennaio 2002

Art. 3
1. Il Difensore civico regionale esercita i poteri sostitutivi ad esso espressamente attribuiti dalla legge regionale. Esercita altresì i poteri sostitutivi espressamente ad esso attribuiti dalla legge statale anteriore all'entrata in vigore Sito esternodella legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al Titolo V Sito esternodella parte seconda della Costituzione ) fino a quando l'esercizio di detti poteri non sia altrimenti disciplinato. Il Difensore civico regionale provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, tramite nomina di commissario ad acta.
2. La competenza del Difensore civico regionale è comunque esclusa relativamente ad obblighi, accertati in sede giurisdizionale, per l'adempimento dei quali è possibile l'attivazione di procedure esecutive giurisdizionali.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la Sito esternosentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, nella parte in cui sostituisce l'art.3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002.

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Articolo abrogato con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la Sito esternosentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 3, che sostituisce l'art.5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.