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Legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2

Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima del 9 gennaio 2002

Art. 2
- Controlli preventivi di legittimità
1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, dei circondari e dei consorzi costituiti tra enti locali, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo o del Difensore civico regionale, provinciale e comunale, cessano di essere esercitati.
2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo, sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di altri enti e amministrazioni.
3. L'obbligo degli enti di cui al comma 1 di sottoporre i propri atti al controllo preventivo di legittimità si considera comunque cessato dalla data di entrata in vigore della Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V Sito esternodella parte seconda della Costituzione ). I procedimenti di controllo in corso, che non siano pervenuti alla decisione di annullamento entro la medesima data, cessano di diritto.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la Sito esternosentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, nella parte in cui sostituisce l'art.3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002.

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Articolo abrogato con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la Sito esternosentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 3, che sostituisce l'art.5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.