Menù di navigazione

Legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2

Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima del 9 gennaio 2002

Art. 1
- Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali
1. Il Comitato regionale di controllo, istituito ai sensi della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali), è soppresso.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la Sito esternosentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, nella parte in cui sostituisce l'art.3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la Sito esternosentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 3, che sostituisce l'art.5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.