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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001

Art. 7
- Analisi di laboratorio
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assicura, nell'ambito del sistema sanitario regionale, l'utilizzo di almeno una struttura dotata di laboratorio in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni:
Stricnica;
Fosfuro di zinco;
Organofosforici-carbammati
Metaldeide
Anticoagulanti
Arsenico
Cloralosio
Crimidina
Cianuri
Erbicidi triazinici
Clorati
Paraquat
DNOC
Imidaclopride
anche ricorrendo alle strutture dell'Istituto Zooprofilattico di cui alla legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio). Nello stesso termine individua le modalità d'accesso alla struttura da parte dei Medici veterinari e la copertura delle spese di spedizione e di analisi.
2. La Giunta regionale informa contestualmente il Consiglio regionale degli adempimenti di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.