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Legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1

Modifiche alla Legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l’attuazione Sito esternodel Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle Leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77 , 26 novembre 1998, n. 85 , 1 dicembre 1998, n. 87 , 1 dicembre 1998, n. 88 e 11 dicembre 1998, n. 91 concernenti l’attuazione Sito esternodel Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 24 gennaio 2001

Capo V
- Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)
Art. 18
Art. 19
Art. 20
- Modifiche al comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 88/1998
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
- Disposizione transitoria
1. Resta di competenza della Regione il rilascio delle concessioni di cui all’ art. 23, comma 3 bis, della LR 88/1998, il cui procedimento sia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29

Note del Redattore:

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla L.R. 6 febbraio 1998, n. 9 .

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla L.R. 3 novembre 1998, n. 77 .

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla L.R. 26 novembre 1998, n. 85 .

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 87 .

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88 .

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla L.R. 11 dicembre 1998, n. 91 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.