Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000
Art. 1
- Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato.
2. Le disposizioni delle presente legge si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie ed alle altre sanzioni amministrative principali o accessorie.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, di seguito indicata come "legge statale".
Note del Redattore:
Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.