Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Art. 10
- Ambito degli interventi
1. Gli interventi pubblici forestali realizzano opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale.
2. Sono interventi pubblici forestali:
a) i rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e del paesaggio, prevenire o contenere i danni da valanghe e altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee;
b) le sistemazioni idraulico-forestali volte agli stessi fini di cui alla lettera a);
c) le cure colturali ai rimboschimenti di cui alla lettera a) fino alla loro completa affermazione e la manutenzione straordinaria delle sistemazioni di cui alla lettera b) per mantenerne le funzionalità;
d) il miglioramento di boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse;
e) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all’area forestale interessata;
f) la creazione ed il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici;
g) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione e di altri enti pubblici;
h) la rinaturalizzazione, anche tramite specie forestali autoctone e tecniche d’ingegneria naturalistica, di aree degradate, di corsi d’acqua e di rimboschimenti;
i) le opere ed i servizi volti a prevenire e reprimere gli incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari e da danni di altra origine;
l) l’azione di pronto intervento ed il ripristino nelle zone forestali colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità;
m) la viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a l);
n) la produzione di materiale forestale di propagazione (MFP) necessario per gli interventi di cui alle lettere da a) a l) e per la distribuzione gratuita a favore di chi attua volontariamente rimboschimenti, migliorie boschive e sistemazioni idraulico-forestali a fini di difesa e miglioramento ambientale.
3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (198)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 4.

salvo diverse disposizioni della presente legge. (23)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

3 bis I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale la proposta di piano annuale degli interventi in coerenza con la programmazione regionale forestale di cui all’articolo 4, da attuare nell’annualità successiva. La proposta, redatta sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 ), deve essere corredata dal cronoprogramma dei lavori, preventivamente concordati con la struttura regionale competente e indicare in una specifica sezione le attività svolte in convenzione con i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), ai sensi dell’articolo 10 bis. (122)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

(273)

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

3 ter. Il piano annuale degli interventi di cui al comma 3 bis, per gli interventi ricadenti nei complessi di cui all’articolo 22, costituisce attuazione dei piani di gestione di cui all’articolo 30 e si conforma agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ). (122)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

3 quater. I piani annuali di cui al comma 3 bis, vengono finanziati con i proventi di cui all’articolo 31 e con le risorse stabilite dalle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 3 (254)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 6.

. La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 . (122)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

(246)

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 3.

3 quinquies. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi con la quantificazione delle risorse di cui al comma 3 quater. (257)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

3 sexies. Qualora nel corso dell’anno si verifichino gravi processi di degrado o per motivi di pubblica utilità o incolumità, la Regione può chiedere agli enti di adeguare il piano alle nuove esigenze per mettere in sicurezza il territorio. (257)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

3 septies. La competente struttura della Giunta regionale provvede a liquidare le risorse per stati di avanzamento, tenendo conto del rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi di gestione definiti dall’ente Terre regionali toscane ai sensi del comma 3 quater, nonché delle penalità di cui all’articolo 10 ter, comma 3. (257)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

4. La natura d’intervento pubblico non esonera i proprietari o possessori di terreni dagli obblighi di ripristino, manutenzione o di altra natura previsti dalla legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003 , n.1 , art.26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 52 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52 , art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.