Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000
Art. 11
- Delega
1. I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali, di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 1, comma 2, possono di volta in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.
2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all’esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economica e finanziaria nonché per altre sedute, dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico-istituzionale, espressamente individuate dall’ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.