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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 5
- Funzioni provinciali
1. Sono di competenza provinciale le funzioni relative:
a) alla partecipazione alle intese con la Regione, finalizzate all’approvazione dei piani di emergenza esterni, di cui all’articolo 4;
b) alla definizione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento e ai sensi dell' articolo 51 della l.r. 1/2005 , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto, delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti, in attuazione di quelle regionali di cui all' articolo 2 , comma 1, lettera e);(4)

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

c) alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti i piani di emergenza esterni nonché le misure eventualmente adottate con il piano regionale disciplinato dall’articolo 3.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.