Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30
Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 5
- Funzioni provinciali
1. Sono di competenza provinciale le funzioni relative:
a) alla partecipazione alle intese con la Regione, finalizzate all’approvazione dei piani di emergenza esterni, di cui all’articolo 4;
b) alla definizione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento e ai sensi dell' articolo 51 della l.r. 1/2005 , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto, delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti, in attuazione di quelle regionali di cui all' articolo 2 , comma 1, lettera e);(4)
c) alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti i piani di emergenza esterni nonché le misure eventualmente adottate con il piano regionale disciplinato dall’articolo 3.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.