Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30
Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 17
- Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 112/1998 , agli oneri finanziari, derivanti dall’applicazione della presente legge, decorrenti dal 2001, si provvede con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.