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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 15
- Sanzioni amministrative
1. La violazione dell’obbligo di trasmissione alla Regione dello studio di sicurezza integrato, previsto dall’articolo 3, comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 20 milioni (10.329,14 euro) a lire 120 milioni (61.974,83 euro). Alla stessa sanzione, ridotta ad un quinto, è soggetta la trasmissione dello studio di sicurezza integrato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 3 , comma 3.
2. La mancata comunicazione, da parte del gestore, alla Regione ed agli enti locali interessati, delle informazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 5, comma 3, lettera a), del Decreto, nonché all’articolo 11, comma 4, all’articolo 12, comma 2, dello stesso Decreto, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30 milioni (15.493,71 euro) a lire 180 milioni (192.962,24 euro).
3. Fatte salve le sanzioni penali previste dalle norme statali e, in particolare dall’articolo 27, comma 1 del Decreto, la Regione, in caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’ articolo 8 , invita il gestore all’adempimento relativo, dandogli un termine non superiore a 60 giorni, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi, e, in attesa dell’adempimento, dispone la sospensione dell’attività eventualmente intrapresa. Qualora il gestore non ottemperi all’invito ricevuto, la Regione ordina la chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso .
4. Fatto salvo il disposto di cui all’articolo 27, comma 3, del Decreto, in caso di violazione delle misure di sicurezza previste nel rapporto di sicurezza di cui all’ articolo 8 , ovvero delle prescrizioni integrative di cui al comma 6 dello stesso articolo, la Regione, diffida il gestore ad adottare le necessarie misure entro lo stesso termine di cui al comma 4, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. In caso di mancata ottemperanza, ordina la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterato inadempimento, la Regione ordina la chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale), nonché quelle previste dalla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), e dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 , (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.