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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 13
- Consultazione della popolazione
1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche, di cui all’ articolo 9 , la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere, nell’ambito dell’inchiesta pubblica indetta ai sensi del dell’articolo 10, comma 2. A tal fine, i compiti di cui all’articolo 12 sono svolti dal Garante individuato ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera i), della LR 79/1998
2. Analogamente a quanto disposto dal comma 1, deve essere altresì acquisito il parere della popolazione interessata qualora si intenda procedere alla creazione di nuovi insediamenti ed infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti. In tal caso la consultazione della popolazione avviene nell’ambito del procedimento di cui all’ articolo 25 della LR 5/1995 , e le funzioni di Garante dell’informazione sono assolte ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
3. Qualora l’amministrazione procedente ravvisi, in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti, ovvero all’urbanizzazione del territorio, la necessità di comporre conflitti, provvede ad indire una conferenza di servizi ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14 della l. 241/1990 . Alla conferenza partecipano i rappresentanti delle istituzioni, di volta in volta interessate, i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori interessati, i rappresentanti della popolazione interessata e delle relative formazioni associative che ne rappresentino gli interessi.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.