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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 12
- Garante dell’informazione
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, la Regione nomina il Garante dell’informazione, al fine di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare, ai cittadini interessati ed alle relative formazioni sociali, l’accesso alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8, nonché sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 5 della presente legge. Il garante dell’informazione, diverso dal responsabile del procedimento, è individuato all’interno della struttura dell’Ente, o nell’ambito dell’Ufficio relazioni con il pubblico, previsto dall’articolo 12 del decreto le legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e successive modifiche ed integrazioni, o nell’ambito delle strutture individuate ai fini dell’informazione ambientale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della Direttiva 90 /313/CE concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale).
2. Il gestore può chiedere alla Regione di non diffondere le parti del rapporto contenenti informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale, o che si riferiscano alla pubblica sicurezza. In tali casi, previa approvazione, la Regione garantisce comunque l’accesso della popolazione alla versione del rapporto di sicurezza disciplinata dall’articolo 8, comma 9, del Decreto.
3. Il Garante, nominato ai sensi dei comma 1, provvede affinché, entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9 per la definizione dell’istruttoria tecnica dell’ARPAT, sia assicurato, nell’ambito dell’istruttoria stessa, l’esame di eventuali note e memorie tecnicamente rilevanti, presentate da esperti a tal fine nominati in rappresentanza dei cittadini interessati, o delle relative formazioni associative che ne rappresentino gli interessi.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.