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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 11
- Informazioni sulle misure di sicurezza
1. Il Comune ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica, porta tempestivamente a conoscenza della popolazione interessata, nelle forme e con modalità a tal fine adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Decreto, e relative all’Allegato V al Decreto stesso.
2. Le informazioni, diffuse ai sensi del comma 1 devono essere sottoposte, ove occorra, a specifica semplificazione e chiarificazione del contenuto delle stesse, al fine di renderne intelligibile il significato a tutti i cittadini interessati; esse devono includere, in ogni caso, almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V al Decreto.
3. Il Comune deve provvedere inoltre alla periodica pubblicazione delle informazioni di cui al presente articolo, da effettuarsi ad intervalli regolari. Per gli stabilimenti soggetti alla procedura di cui all’articolo 8, il Sindaco provvede all’aggiornamento delle informazioni previste dai commi 1 e 2, sulla base dei provvedimenti emanati dalla Regione competente ai sensi dell’articolo 8, comma 6.
4. Il Comune è comunque tenuto a fornire le informazioni previste dal presente articolo alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all’articolo 8, comma 1. Tali informazioni devono essere permanentemente a disposizione del pubblico, e l’intervallo massimo di diffusione delle informazioni stesse alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.