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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 10
- Raccordo con la VIA
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i relativi progetti siano altresì sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), il soggetto interessato, a seguito del conseguimento del nulla-osta di fattibilità, previsto dall’articolo 9, comma 3, della presente legge, avvia il procedimento di cui all’ articolo 14 della LR 79/1998.
2. Nei casi previsti dal comma 1, si procede ad indizione di inchiesta pubblica ai sensi dell’ articolo 15 LR 79/1998; il termine massimo fissato per lo svolgimento dell’istruttoria interdisciplinare, di cui al all’articolo 16, comma 3, della stessa legge regionale, è di 150 giorni. Negli stessi casi, il termine per l’emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, di cui all’ articolo 18 della LR 79/1998, è fissato in 210 giorni.
3. Per le modifiche di impianti, depositi, processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10 del Decreto, il gestore è tenuto a comunicare la modifica all’autorità competente individuata ai sensi dell’ articolo 7 della LR 79/1998, che, entro un mese dalla comunicazione stessa, si pronuncia circa l’assoggettabilità alla procedura di VIA.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.