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Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23

Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000

Art. 35
- Disposizioni transitorie in materia di agriturismo
1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, per quanto necessario in adeguamento alle disposizioni di cui alla Sezione II del Capo II:
a) alla presentazione al Consiglio regionale di una proposta di modifica del Piano di indirizzo per l’agriturismo;
b) alla modifica della modulistica approvata.
2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono a trasmettere alla Giunta regionale l’elenco riepilogativo delle autorizzazioni già rilasciate.

Note del Redattore:

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 ed alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10

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V. B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 45, art.16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.