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Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23

Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000

Art. 29
- Registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette
1. Le domande di registrazione delle denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) sono inviate, corredate della documentazione relativa, alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, esprime il parere sulle domande di cui al comma 1 e le invia al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Note del Redattore:

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 ed alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10

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V. B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 45, art.16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.