Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23
Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000
Art. 28
- Abbattimento alberi di olivo
1. Nei casi in cui non ricorrano vincoli paesaggistici ed idrogeologici è consentito il taglio e l’estirpazione degli alberi di olivo, fatti salvi gli impegni assunti a fronte dell’erogazione di contributi pubblici, previa comunicazione al Comune da inoltrarsi almeno 30 giorni prima del taglio e dell’estirpazione ai fini della verifica da parte del Comune della conformità dell’intervento con gli strumenti urbanistici.
Note del Redattore:
Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 luglio 1997, n. 49 , l.r. 17 ottobre 1994, n. 76 , l.r. 18 aprile 1995, n. 69 , l.r. 3 gennaio 1995, n. 3 ed alla l.r. 20 giugno 1988, n, 46 .
Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 ed alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.