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Legge regionale 6 aprile 2000, n. 53

Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.). (1)

Regolamento regionale 17 maggio 2001, n. 24/R.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 17 aprile 2000

Art. 4
- Divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M.
1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti O.G.M. nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali e luoghi di cura della Regione, degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni.
2. I soggetti gestori delle attività di cui al comma 1 hanno l’obbligo di verificare, attraverso la richiesta di apposita dichiarazione del fornitore, l’assenza di O.G.M.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 60.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.