Legge regionale 6 aprile 2000, n. 53
Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.). (1)
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 17 aprile 2000
Art. 4
- Divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M.
1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti O.G.M. nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali e luoghi di cura della Regione, degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni.
2. I soggetti gestori delle attività di cui al comma 1 hanno l’obbligo di verificare, attraverso la richiesta di apposita dichiarazione del fornitore, l’assenza di O.G.M.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.