Legge regionale 6 aprile 2000, n. 53
Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.). (1)
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 17 aprile 2000
Art. 2
- Divieto di coltivazione e di produzione
1. Per i fini di cui all’articolo 1 e per mantenere e preservare la presenza dei geni naturali, anche secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 luglio 1997, n.50 "Tutela delle risorse genetiche autoctone", la Regione Toscana vieta la coltivazione e la produzione di specie che contengono la presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.