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Legge regionale 6 aprile 2000, n. 53

Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.). (1)

Regolamento regionale 17 maggio 2001, n. 24/R.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 17 aprile 2000

Art. 3
- Etichettatura
1. In attuazione delle norme comunitarie in materia di etichettatura e, in particolare, del Reg.( CE) n. 1139/98 del Consiglio, del 26 maggio 1998, i prodotti alimentari commercializzati nel territorio della Regione, se contenenti O.G.M. o prodotti derivati, dovranno indicare tale presenza in un’apposita etichetta da apporsi su ogni singolo prodotto.
2. A tal fine, è fatto obbligo ai gestori degli esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati dell’apposita etichetta.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 60.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.