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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

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3 quinquies.
3 sexies.
3 septies.
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1 bis.
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5 bis.
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5.
Capo III
Materiale forestale di propagazione
Art. 76 bis
- Ambito di applicazione
1. La disciplina del presente capo si applica al MFP relativo alle specie elencate nell'allegato D e destinato ad interventi relativi all'imboschimento e al rimboschimento, nonché all'arboricoltura da legno.
2. Non è soggetto alla disciplina del presente capo il MFP del quale sia provata la destinazione all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi ed il MFP, sotto forma di postime e parti di piante, per il quale sia provato che non è destinato agli interventi di cui al comma 1.
3. Qualora una ditta detenga o commercializzi a qualsiasi titolo materiali appartenenti alle specie di cui all'allegato D non destinati agli interventi di cui al comma 1 o destinati all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi, è fatto obbligo di apporre sui materiali etichette recanti la dicitura "non per fini forestali" o "destinato all'esportazione verso paesi terzi".
Art. 77
1. Il MFP è soggetto a controllo di provenienza o identità clonale.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (239)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 44.

rilasciano un certificato principale d'identità che attesta la provenienza del MFP e/o l'appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali.
3. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo, le eventuali disposizioni transitorie e provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato D.
Art. 78
- Libro regionale dei boschi da seme
1. Ai fini del controllo del MFP, i boschi, gli arboreti e le piante relativi alle specie di cui all’allegato D, idonei alla produzione del MFP medesimo, sono iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS).
2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti d’idoneità di boschi, arboreti e piante per la produzione del MFP, privilegiando le specie locali, al fine di favorire la tutela e il ripristino della vegetazione forestale autoctona, anche nel rispetto della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 "Tutela delle risorse genetiche autoctone".
3. La Giunta regionale provvede alla compilazione e all’aggiornamento del LRBS. Il LRBS e suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. L'iscrizione al LRBS è promossa dalla Giunta regionale, anche su proposta degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (240)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

, del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni. (75)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

5. Avverso la proposta d'iscrizione di cui al comma 4 è ammessa la presentazione di osservazioni alla Giunta regionale da parte del proprietario o del possessore entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta medesima. (75)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale di cui all’articolo 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore. (75)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

7. Con le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 si provvede all’aggiornamento del LRBS, comprese le revoche dell’iscrizione, e alla revisione del disciplinare di gestione dei boschi da seme.
8. La Regione può acquisire al proprio patrimonio agricolo-forestale, ai sensi dell’articolo 24, i boschi e gli arboreti iscritti nel LRBS.
Art. 79
1. L'esercizio dell'attività di produzione e vendita a qualsiasi titolo del MFP è soggetto all'autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (241)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

2. I titolari di autorizzazione devono:
a) tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell'azienda, il registro di carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l'entrata e l'uscita di MFP;
b) comunicare agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (241)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del MFP esistente nelle proprie unità produttive alla data del 31 agosto.
3. Limitatamente all'uso di MFP a fini di ricerca e sperimentazione, l'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta agli istituti universitari, agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione delle biodiversità forestali di cui all'articolo 10 del d.lgs. 227/2001.
4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (241)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

costituiscono un registro dei soggetti autorizzati.
5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.
Art. 79 bis
- Requisiti di commercializzazione e modalità di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione (91)

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 8.

1. Durante tutte le fasi di produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in partite omogenee, separate ed identificate con riferimento agli elementi di cui agli articoli 8 e 9 Sito esternodel d.lgs. 386/2003 .
2. Il MFP deve essere commercializzato e trasportato munito di etichette o cartellini secondo quanto indicato all' Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 386/2003 .
3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 della l.r. 39/2000 (242)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

possono autorizzare:
a) la mescolanza di materiali di moltiplicazione;
b) la successiva propagazione vegetativa.
4. Nel territorio della Toscana, per effettuare rimboschimenti, imboschimenti od impianti di arboricoltura da legno, la messa a dimora di MFP appartenente alla categoria "identificato alla fonte" è consentita esclusivamente nella regione di provenienza, fatta salva una specifica autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (242)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.
Art. 80
1. Fatta salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria, la commercializzazione del MFP prodotto in altre regioni o nei paesi dell'Unione europea è subordinata alla presentazione del certificato attestante la provenienza e l'identità clonale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per l'importazione di MFP dai paesi terzi si applica quanto previsto dal Sito esternod.lgs 386/2003 .
8 bis.
3 bis.
1.
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Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

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Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.26.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

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L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

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Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

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Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

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Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

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V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

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Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

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Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

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Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

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Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

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Nota soppressa.

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Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

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Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

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Note soppresse.

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Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 49.

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Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 52 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77, art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52, art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 12.

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Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.