Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000
Art. 8
- Elezione degli organi e funzionamento
1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l’ufficio di presidenza tenendo conto delle componenti istituzionali di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.
3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l’uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.
4. Prima dell’approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.
5. Ciascun componente il Consiglio della autonomie locali esprime un voto.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.