Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30
Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 7
- Sistema informativo regionale
1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle funzioni disciplinate dalla presente legge, è costituito, nell’ambito del sistema previsto dall’ articolo 27 della LR n. 66/1995 , il Sistema informativo regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, contenente i dati e le informazioni sugli stabilimenti stessi, nonché gli elementi territoriali significativi ai fini del controllo e della prevenzione dei rischi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.