Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30
Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 14
- Misure di controllo
1. Le misure di controllo effettuate ai fini dell’applicazione della presente legge consistono, oltre che in quelle espletate nell’ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 8 e 9, in verifiche ispettive al fine di accertare l’adeguatezza dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore, e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
2. La Regione effettua i controlli di cui al comma 1 avvalendosi dell’ARPAT, sulla base dei criteri dettati con la deliberazione regionale dell’articolo 2, comma 1, lettera f). Gli oneri relativi sono posti a carico dei gestori, nella misura stabilita in base al tariffario approvato ai sensi dell’ articolo 25 della LR 66/1995.
3. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8. A tal fine, il personale addetto ai controlli ha accesso agli stabilimenti, e può chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi comprese quelle supplementari, che servano per effettuare un’adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l’entità dell’aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche ai fini della predisposizione del piano di intervento regionale di cui all’articolo 3.
4. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, la Regione può disporre, in ogni tempo, i controlli e le ispezioni necessarie, relative agli stabilimenti di cui all’ articolo 8 , usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, anche secondo quanto disposto dall’ articolo 17 , comma 1
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.