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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 2
- Titolarità dell’imposta
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000, la Regione, quale ente titolare del tributo, esercita le funzioni in materia di IRAP secondo le modalità previste dalla presente legge ai sensi di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 24 del DLgs 446/1997 .

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.