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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 9
- Nuovi stabilimenti
1. Per i nuovi stabilimenti, di cui all’articolo 8, e per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Decreto, il soggetto interessato trasmette alla Regione ed all’ARPAT il rapporto preliminare di sicurezza, ai fini dell’istruttoria di sua competenza.
2. L’ARPAT, contestualmente al ricevimento del rapporto preliminare di cui al comma 1, avvia l’istruttoria tecnica, con le modalità previste dall’articolo 8, comma 1, e trasmette la relativa relazione conclusiva alla Regione, entro i successivi 110 giorni; tale termine può essere prorogato, fino e non oltre due mesi, in ragione delle sospensioni eventualmente necessarie ai fini dell’acquisizione di informazioni supplementari.
3. La Regione, entro 10 giorni successivi alla trasmissione della relazione tecnica dell’ARPAT di cui al comma 2, provvede in ordine al rilascio del nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato, secondo quanto proposto nella stessa relazione. Qualora l’esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze relativamente alla sicurezza, non suscettibili di essere eliminate in via integrativa, la Regione dispone il divieto di costruzione, ovvero il divieto di modifica.
4. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 3, e, in ogni caso, prima di dare inizio all’attività di cui si tratti, il gestore trasmette ai soggetti di cui al comma 1, il rapporto definitivo di sicurezza, relativo al progetto particolareggiato.
5. L’ARPAT, in raccordo con il Comitato tecnico regionale secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, conclude l’istruttoria, in base al rapporto definitivo, con la relazione contenente le valutazioni tecniche finali, approvata ai sensi dello stesso articolo 8, comma 5, nonché le eventuali condizioni e proposte integrative. L’ARPAT trasmette la relazione conclusiva, entro e non oltre 110 giorni dal ricevimento del rapporto definivo di cui al comma 4, alla Regione, che provvede, nei successivi 10 giorni, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, ad emanare il provvedimento di cui al all’articolo 8, comma 6.
6. Qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino comunque nettamente inadeguate, la Regione dispone il divieto di inizio attività. Analogamente provvede, su proposta dell’ARPAT, qualora il soggetto interessato, previa diffida ad ottemperare entro un termine prescritto, non abbia fornito le informazioni necessarie richiestegli.
7. Decorsi inutilmente 4 mesi dalla trasmissione all’ARPAT del rapporto definitivo ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni dell’articolo 9, commi 3 e 4, del Decreto.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.