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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 8
- Stabilimenti esistenti - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, al Decreto, il gestore è tenuto a trasmettere alla Regione ed all’ARPAT il rapporto di sicurezza, entro i termini previsti dall’articolo 8, comma 6, del Decreto, e, fatti salvi gli ulteriori adempimenti ivi disciplinati, ai fini dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica.
2. L’ARPAT provvede all’istruttoria tecnica, in raccordo con il Comitato tecnico regionale, disciplinato dall’Sito esternoarticolo 20 del DPR 577/1982 ; a tal fine trasmette copia del rapporto di sicurezza ricevuto ai sensi del comma 1, al Comitato, del quale acquisisce il parere, ai sensi dello stesso Sito esternoDPR 577/1982 .
3. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all’istruttoria tecnica prevista dal presente articolo, avendo, a tal fine, accesso agli atti del procedimento secondo quanto disposto ai sensi della Sito esternolegge 241/1990 , e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 , "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti", e successive modifiche ed integrazioni, e facoltà di presentare eventuali note ed osservazioni scritte, nonché documentazione integrativa, ove lo ritenga utile ai fini istruttori. Può inoltre essere ascoltato direttamente, in contraddittorio con i soggetti che partecipano all’istruttoria stessa.
4. L’ARPAT conclude l’istruttoria tecnica, con la relazione prevista dal comma 5, e la trasmette alla Regione, entro 110 giorni dal ricevimento del rapporto di sicurezza; tale termine, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, può essere sospeso ai fini dell’acquisizione di informazioni supplementari, per un periodo comunque non superiore a due mesi.
5. La relazione istruttoria contenente le valutazioni tecniche finali è approvata in apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’ articolo 19 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 , (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, il responsabile del procedimento istruttorio provvede alla convocazione della conferenza di servizi, alla quale devono essere obbligatoriamente invitati a partecipare: un rappresentante della Provincia territorialmente competente; un rappresentante del Comune territorialmente competente, un rappresentante del Dipartimento periferico dello ISPESL territorialmente competente, un rappresentante della Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente interessata.
6. La Regione adotta, su proposta dell’ARPAT, e sulla base della relazione tecnica di cui al comma 5, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, il provvedimento conclusivo contenente le eventuali prescrizioni integrative segnalate nella relazione. Qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, la Regione dispone la limitazione o il divieto di esercizio dell’attività di cui si tratti.
7. Gli oneri relativi all’istruttoria tecnica dell’ARPAT di cui al presente articolo, nonché all’articolo 9, sono posti a carico dei gestori, nella misura stabilita in base al tariffario approvato ai sensi dell’ articolo 25 della LR 66/1995.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.