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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 3
- Piano regionale di intervento
1. La Regione approva, anche sulla base dello studio di sicurezza integrato di cui al comma 3, sentiti gli enti locali interessati, un piano di intervento avente ad oggetto le misure atte ad eliminare o, qualora non sia possibile, a contenere o ridurre i fattori di rischio nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, individuate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, alla individuazione ed alla perimetrazione delle aree di cui al comma 1, entro due mesi dalla pubblicazione delle linee-guida statali previste dall’articolo 13, comma 2, lettera d), del Decreto.
3. I gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del Decreto sono tenuti a predisporre, anche mediante apposito consorzio, uno studio di sicurezza integrato dell’area, sulla base delle procedure disciplinate dal decreto ministeriale di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto, ed a trasmetterlo alla Giunta regionale ed agli enti locali interessati entro 120 giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale approva il piano di intervento previsto dal comma 1, sentiti gli enti locali interessati, entro 120 giorni successivi alla trasmissione dello studio di sicurezza integrato dell’area di cui al comma 3.
5. Il piano regionale di intervento disciplinato dal presente articolo, è soggetto a riesame ad intervalli di tempo appropriati, e comunque non superiori a tre anni, al fine di procedere ad eventuali aggiornamenti che si rendano necessari. A tal fine, i gestori degli stabilimenti di cui al comma 3 sono tenuti altresì a fornire, alla Giunta regionale, tutte le informazioni e notizie, comunque da essi acquisite, che possano comportare variazioni ed adeguamenti del piano.
6. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione fornisce, da parte propria, ai gestori e agli enti locali interessati ogni informazione acquisita, ed utile per la valutazione dei rischi dell’area, compresi studi di sicurezza relativi agli altri stabilimenti esistenti nell’area, in cui siano presenti sostanze pericolose.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.