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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Titolo II
- PROCEDURE
Art. 8
- Stabilimenti esistenti - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, al Decreto, il gestore è tenuto a trasmettere alla Regione ed all’ARPAT il rapporto di sicurezza, entro i termini previsti dall’articolo 8, comma 6, del Decreto, e, fatti salvi gli ulteriori adempimenti ivi disciplinati, ai fini dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica.
2. L’ARPAT provvede all’istruttoria tecnica, in raccordo con il Comitato tecnico regionale, disciplinato dall’Sito esternoarticolo 20 del DPR 577/1982 ; a tal fine trasmette copia del rapporto di sicurezza ricevuto ai sensi del comma 1, al Comitato, del quale acquisisce il parere, ai sensi dello stesso Sito esternoDPR 577/1982 .
3. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all’istruttoria tecnica prevista dal presente articolo, avendo, a tal fine, accesso agli atti del procedimento secondo quanto disposto ai sensi della Sito esternolegge 241/1990 , e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 , "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti", e successive modifiche ed integrazioni, e facoltà di presentare eventuali note ed osservazioni scritte, nonché documentazione integrativa, ove lo ritenga utile ai fini istruttori. Può inoltre essere ascoltato direttamente, in contraddittorio con i soggetti che partecipano all’istruttoria stessa.
4. L’ARPAT conclude l’istruttoria tecnica, con la relazione prevista dal comma 5, e la trasmette alla Regione, entro 110 giorni dal ricevimento del rapporto di sicurezza; tale termine, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, può essere sospeso ai fini dell’acquisizione di informazioni supplementari, per un periodo comunque non superiore a due mesi.
5. La relazione istruttoria contenente le valutazioni tecniche finali è approvata in apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’ articolo 19 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 , (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, il responsabile del procedimento istruttorio provvede alla convocazione della conferenza di servizi, alla quale devono essere obbligatoriamente invitati a partecipare: un rappresentante della Provincia territorialmente competente; un rappresentante del Comune territorialmente competente, un rappresentante del Dipartimento periferico dello ISPESL territorialmente competente, un rappresentante della Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente interessata.
6. La Regione adotta, su proposta dell’ARPAT, e sulla base della relazione tecnica di cui al comma 5, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, il provvedimento conclusivo contenente le eventuali prescrizioni integrative segnalate nella relazione. Qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, la Regione dispone la limitazione o il divieto di esercizio dell’attività di cui si tratti.
7. Gli oneri relativi all’istruttoria tecnica dell’ARPAT di cui al presente articolo, nonché all’articolo 9, sono posti a carico dei gestori, nella misura stabilita in base al tariffario approvato ai sensi dell’ articolo 25 della LR 66/1995.
Art. 9
- Nuovi stabilimenti
1. Per i nuovi stabilimenti, di cui all’articolo 8, e per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Decreto, il soggetto interessato trasmette alla Regione ed all’ARPAT il rapporto preliminare di sicurezza, ai fini dell’istruttoria di sua competenza.
2. L’ARPAT, contestualmente al ricevimento del rapporto preliminare di cui al comma 1, avvia l’istruttoria tecnica, con le modalità previste dall’articolo 8, comma 1, e trasmette la relativa relazione conclusiva alla Regione, entro i successivi 110 giorni; tale termine può essere prorogato, fino e non oltre due mesi, in ragione delle sospensioni eventualmente necessarie ai fini dell’acquisizione di informazioni supplementari.
3. La Regione, entro 10 giorni successivi alla trasmissione della relazione tecnica dell’ARPAT di cui al comma 2, provvede in ordine al rilascio del nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato, secondo quanto proposto nella stessa relazione. Qualora l’esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze relativamente alla sicurezza, non suscettibili di essere eliminate in via integrativa, la Regione dispone il divieto di costruzione, ovvero il divieto di modifica.
4. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 3, e, in ogni caso, prima di dare inizio all’attività di cui si tratti, il gestore trasmette ai soggetti di cui al comma 1, il rapporto definitivo di sicurezza, relativo al progetto particolareggiato.
5. L’ARPAT, in raccordo con il Comitato tecnico regionale secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, conclude l’istruttoria, in base al rapporto definitivo, con la relazione contenente le valutazioni tecniche finali, approvata ai sensi dello stesso articolo 8, comma 5, nonché le eventuali condizioni e proposte integrative. L’ARPAT trasmette la relazione conclusiva, entro e non oltre 110 giorni dal ricevimento del rapporto definivo di cui al comma 4, alla Regione, che provvede, nei successivi 10 giorni, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, ad emanare il provvedimento di cui al all’articolo 8, comma 6.
6. Qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino comunque nettamente inadeguate, la Regione dispone il divieto di inizio attività. Analogamente provvede, su proposta dell’ARPAT, qualora il soggetto interessato, previa diffida ad ottemperare entro un termine prescritto, non abbia fornito le informazioni necessarie richiestegli.
7. Decorsi inutilmente 4 mesi dalla trasmissione all’ARPAT del rapporto definitivo ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni dell’articolo 9, commi 3 e 4, del Decreto.
Art. 10
- Raccordo con la VIA
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i relativi progetti siano altresì sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), il soggetto interessato, a seguito del conseguimento del nulla-osta di fattibilità, previsto dall’articolo 9, comma 3, della presente legge, avvia il procedimento di cui all’ articolo 14 della LR 79/1998.
2. Nei casi previsti dal comma 1, si procede ad indizione di inchiesta pubblica ai sensi dell’ articolo 15 LR 79/1998; il termine massimo fissato per lo svolgimento dell’istruttoria interdisciplinare, di cui al all’articolo 16, comma 3, della stessa legge regionale, è di 150 giorni. Negli stessi casi, il termine per l’emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, di cui all’ articolo 18 della LR 79/1998, è fissato in 210 giorni.
3. Per le modifiche di impianti, depositi, processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10 del Decreto, il gestore è tenuto a comunicare la modifica all’autorità competente individuata ai sensi dell’ articolo 7 della LR 79/1998, che, entro un mese dalla comunicazione stessa, si pronuncia circa l’assoggettabilità alla procedura di VIA.
Art. 11
- Informazioni sulle misure di sicurezza
1. Il Comune ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica, porta tempestivamente a conoscenza della popolazione interessata, nelle forme e con modalità a tal fine adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Decreto, e relative all’Allegato V al Decreto stesso.
2. Le informazioni, diffuse ai sensi del comma 1 devono essere sottoposte, ove occorra, a specifica semplificazione e chiarificazione del contenuto delle stesse, al fine di renderne intelligibile il significato a tutti i cittadini interessati; esse devono includere, in ogni caso, almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V al Decreto.
3. Il Comune deve provvedere inoltre alla periodica pubblicazione delle informazioni di cui al presente articolo, da effettuarsi ad intervalli regolari. Per gli stabilimenti soggetti alla procedura di cui all’articolo 8, il Sindaco provvede all’aggiornamento delle informazioni previste dai commi 1 e 2, sulla base dei provvedimenti emanati dalla Regione competente ai sensi dell’articolo 8, comma 6.
4. Il Comune è comunque tenuto a fornire le informazioni previste dal presente articolo alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all’articolo 8, comma 1. Tali informazioni devono essere permanentemente a disposizione del pubblico, e l’intervallo massimo di diffusione delle informazioni stesse alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.
Art. 12
- Garante dell’informazione
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, la Regione nomina il Garante dell’informazione, al fine di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare, ai cittadini interessati ed alle relative formazioni sociali, l’accesso alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8, nonché sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 5 della presente legge. Il garante dell’informazione, diverso dal responsabile del procedimento, è individuato all’interno della struttura dell’Ente, o nell’ambito dell’Ufficio relazioni con il pubblico, previsto dall’articolo 12 del decreto le legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e successive modifiche ed integrazioni, o nell’ambito delle strutture individuate ai fini dell’informazione ambientale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della Direttiva 90 /313/CE concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale).
2. Il gestore può chiedere alla Regione di non diffondere le parti del rapporto contenenti informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale, o che si riferiscano alla pubblica sicurezza. In tali casi, previa approvazione, la Regione garantisce comunque l’accesso della popolazione alla versione del rapporto di sicurezza disciplinata dall’articolo 8, comma 9, del Decreto.
3. Il Garante, nominato ai sensi dei comma 1, provvede affinché, entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9 per la definizione dell’istruttoria tecnica dell’ARPAT, sia assicurato, nell’ambito dell’istruttoria stessa, l’esame di eventuali note e memorie tecnicamente rilevanti, presentate da esperti a tal fine nominati in rappresentanza dei cittadini interessati, o delle relative formazioni associative che ne rappresentino gli interessi.
Art. 13
- Consultazione della popolazione
1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche, di cui all’ articolo 9 , la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere, nell’ambito dell’inchiesta pubblica indetta ai sensi del dell’articolo 10, comma 2. A tal fine, i compiti di cui all’articolo 12 sono svolti dal Garante individuato ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera i), della LR 79/1998
2. Analogamente a quanto disposto dal comma 1, deve essere altresì acquisito il parere della popolazione interessata qualora si intenda procedere alla creazione di nuovi insediamenti ed infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti. In tal caso la consultazione della popolazione avviene nell’ambito del procedimento di cui all’ articolo 25 della LR 5/1995 , e le funzioni di Garante dell’informazione sono assolte ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
3. Qualora l’amministrazione procedente ravvisi, in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti, ovvero all’urbanizzazione del territorio, la necessità di comporre conflitti, provvede ad indire una conferenza di servizi ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14 della l. 241/1990 . Alla conferenza partecipano i rappresentanti delle istituzioni, di volta in volta interessate, i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori interessati, i rappresentanti della popolazione interessata e delle relative formazioni associative che ne rappresentino gli interessi.
Art. 14
- Misure di controllo
1. Le misure di controllo effettuate ai fini dell’applicazione della presente legge consistono, oltre che in quelle espletate nell’ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 8 e 9, in verifiche ispettive al fine di accertare l’adeguatezza dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore, e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
2. La Regione effettua i controlli di cui al comma 1 avvalendosi dell’ARPAT, sulla base dei criteri dettati con la deliberazione regionale dell’articolo 2, comma 1, lettera f). Gli oneri relativi sono posti a carico dei gestori, nella misura stabilita in base al tariffario approvato ai sensi dell’ articolo 25 della LR 66/1995.
3. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8. A tal fine, il personale addetto ai controlli ha accesso agli stabilimenti, e può chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi comprese quelle supplementari, che servano per effettuare un’adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l’entità dell’aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche ai fini della predisposizione del piano di intervento regionale di cui all’articolo 3.
4. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, la Regione può disporre, in ogni tempo, i controlli e le ispezioni necessarie, relative agli stabilimenti di cui all’ articolo 8 , usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, anche secondo quanto disposto dall’ articolo 17 , comma 1
Art. 15
- Sanzioni amministrative
1. La violazione dell’obbligo di trasmissione alla Regione dello studio di sicurezza integrato, previsto dall’articolo 3, comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 20 milioni (10.329,14 euro) a lire 120 milioni (61.974,83 euro). Alla stessa sanzione, ridotta ad un quinto, è soggetta la trasmissione dello studio di sicurezza integrato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 3 , comma 3.
2. La mancata comunicazione, da parte del gestore, alla Regione ed agli enti locali interessati, delle informazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 5, comma 3, lettera a), del Decreto, nonché all’articolo 11, comma 4, all’articolo 12, comma 2, dello stesso Decreto, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30 milioni (15.493,71 euro) a lire 180 milioni (192.962,24 euro).
3. Fatte salve le sanzioni penali previste dalle norme statali e, in particolare dall’articolo 27, comma 1 del Decreto, la Regione, in caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’ articolo 8 , invita il gestore all’adempimento relativo, dandogli un termine non superiore a 60 giorni, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi, e, in attesa dell’adempimento, dispone la sospensione dell’attività eventualmente intrapresa. Qualora il gestore non ottemperi all’invito ricevuto, la Regione ordina la chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso .
4. Fatto salvo il disposto di cui all’articolo 27, comma 3, del Decreto, in caso di violazione delle misure di sicurezza previste nel rapporto di sicurezza di cui all’ articolo 8 , ovvero delle prescrizioni integrative di cui al comma 6 dello stesso articolo, la Regione, diffida il gestore ad adottare le necessarie misure entro lo stesso termine di cui al comma 4, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. In caso di mancata ottemperanza, ordina la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterato inadempimento, la Regione ordina la chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale), nonché quelle previste dalla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), e dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 , (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.