Menù di navigazione

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 7
- Sistema informativo regionale
1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle funzioni disciplinate dalla presente legge, è costituito, nell’ambito del sistema previsto dall’ articolo 27 della LR n. 66/1995 , il Sistema informativo regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, contenente i dati e le informazioni sugli stabilimenti stessi, nonché gli elementi territoriali significativi ai fini del controllo e della prevenzione dei rischi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.