Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30
Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 19
- Abrogazione di norme
1. L’articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è abrogato.
2. A decorrere dall’efficacia della presente legge, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, la legge regionale 12 agosto 1991, n. 41 , (Esercizio delle competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ), è abrogata.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.