Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30
Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 16
- Norma transitoria
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell’accordo di programma tra Stato e Regione di cui all’articolo 72, comma 3. del DLgs 112/1998 , fermo restando quanto disposto altresì dall’articolo 7 dello stesso decreto legislativo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.