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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana con la presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), di seguito denominato "Decreto", in conformità con i principi e criteri dettati dall’Sito esternoarticolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 , (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee), le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, secondo quanto previsto anche dall’Sito esternoarticolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 )
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione disciplina in particolare:
a) l’ esercizio delle funzioni istruttorie, finalizzate all’emanazione dei provvedimenti conclusivi in materia di attività a rischio di incidente rilevante, nonché l’adozione dei provvedimenti stessi, nei tempi e con le modalità procedimentali previste dalla presente legge;
b) lo svolgimento dell’istruttoria tecnica in maniera coordinata da parte di tutti gli organi tecnici in essa coinvolti, ed in particolare dell’ARPAT rispetto al Comitato tecnico regionale previsto dall’Sito esternoarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , (Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi).
c) lo scambio, tra i gestori degli stabilimenti in cui si svolgono attività a rischio di incidente rilevante, delle informazioni finalizzate alla prevenzione del rischio, nonché tra i gestori e le pubbliche amministrazioni competenti all’adozione degli interventi disciplinati dalla presente legge, al fine dell’eliminazione o limitazione del rischio stesso, nonché alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio;
d) l’informazione e la consultazione della popolazione residente in aree interessate da attività a rischio di incidente rilevante;
e) il raccordo con il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale disciplinato dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale);
f) lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti e le aree a rischio di incidente rilevante.
3. La Regione promuove la semplificazione delle procedure disciplinate dal titolo II della presente legge, anche nel rispetto dei criteri statali di indirizzo, previsti dall’articolo 16, comma 1, lett. d) del Decreto.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.