Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23
Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000
Art. 2
- Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana
1. Al fine di razionalizzare i flussi informativi e semplificare i procedimenti del settore agricolo è istituito il Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana (S.I.A.RT).
Il S.I.A.RT opera nell’ambito della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT), ed è connesso, come articolazione regionale, al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) ed integrabile ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni mediante la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni (R.U.PA).
2. Il S.I.A.RT realizza l’integrazione delle informazioni per fornire gli strumenti adeguati agli operatori ed i servizi integrati agli utenti del settore agricolo, garantendo la massima sicurezza nonché il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.
3. Il S.I.A.RT utilizza la RTRT come infrastruttura di base per il governo e la gestione dei servizi comuni ai vari soggetti del settore.
4. l flussi informativi fra gli operatori del sistema avvengono principalmente per via telematica mediante la RTRT, e tutti i soggetti partecipanti sono tenuti a predisporre e fornire l’aggiornamento al S.I.A.RT sulla base delle determinazioni della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 luglio 1997, n. 49 , l.r. 17 ottobre 1994, n. 76 , l.r. 18 aprile 1995, n. 69 , l.r. 3 gennaio 1995, n. 3 ed alla l.r. 20 giugno 1988, n, 46 .
Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 ed alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.