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Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000

CAPO I
- Esercizio delle funzioni in materia farmaceutica
Art. 13
1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali;
b) istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari stagionali e delle proiezioni.
2. La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ogni due anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata dall’ufficio anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di revisione.
3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e relativa offerta in prelazione;
b) indizione e svolgimento dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, nonché approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;
c) indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche istituite per decentramento, nonché approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;
d) dichiarazione di decadenza dell'assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge;
e) approvazione dell'elenco delle farmacie ubicate in zone di confine regionale, ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private).
4. Dei provvedimenti di cui al comma 3 è data notizia attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 14
1. Sono di competenza del comune:
a) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, delle proiezioni (57)

Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 2.

e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento;
b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell’articolo 129 del r.d. 1265/1934;
c) la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell’esercizio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dell’Sito esternoarticolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell’articolo 369 del r.d. 1265/1934;
d) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di farmacie succursali;
e) gli adempimenti conseguenti all’applicazione dell’Sito esternoarticolo 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani);
f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all’applicazione degli articoli 7 e 8 Sito esternodella l. 362/1991 e dell’Sito esternoarticolo 12 della l. 475/1968 ;
g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, delle proiezioni, (57)

Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 2.

dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge;
h) il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE “e successive direttive di modifica” relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), e dal Sito esternodecreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), (57)

Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 2.

previo accertamento ispettivo dell'azienda USL competente per territorio;
h bis) Il rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di cui all’Sito esternoarticolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE; (64)

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 15.

i) l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell’ambito della vigilanza farmaceutica.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il comune acquisisce il parere dell’azienda USL, salvo quanto previsto in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 23.
3. L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, delle proiezioni, delle farmacie e succursali e dei dispensari stagionali è subordinata:
a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative all’ubicazione prescelta;
b) al parere favorevole sull’idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte dell’azienda USL territorialmente competente;
c) al favorevole esito dell’ispezione, ai sensi dell’articolo 111 del r.d. 1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di cui all’articolo 23.
4. L'apertura della farmacia di nuova istituzione (65)

Parole soppresse con l.r. 4 settembre 2017, n. 47, art. 1.

o delle farmacie succursali è effettuata, a pena di decadenza dell’assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione.
4 bis. L’apertura delle farmacie istituite ai sensi dell’articolo 1 bis della l. 475/1968, di quelle prelate dai comuni ai sensi dell’articolo 9 della medesima l. 475/68 e di quelle da trasferire per decentramento, è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione. (71)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

(66)

Nota soppressa.

5. Il comune deve rilasciare l’autorizzazione all'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento e di quelle succursali entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’assegnatario.
6. Il comune invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla Giunta regionale ed all’azienda USL competente per territorio.
Art. 15
1. L’azienda USL esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei casi previsti dall’Sito esternoarticolo 11 della l. 475/1968 ;
b) accertamento dell’indennità di avviamento ai sensi dell’articolo 24, rilievo e determinazione dell’importo degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell’articolo 110 del r.d. 1265/1934;
c) attività consultiva e propositiva in ordine agli adempimenti riservati alla Giunta regionale ed al sindaco ai sensi degli articoli 13 e 14;
d) vigilanza sull’esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al pubblico, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari;
e) classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
f) riconoscimento del diritto e determinazione dell’indennità di residenza o contributo per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici di cui alla Sito esternol. 221/1968 ;
g) diretto approvvigionamento e distribuzione del ricettario standardizzato a lettura automatica di cui al Sito esternodecreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 convertito dalla Sito esternolegge 29 dicembre 1987, n. 531 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);
h) autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera;
i) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto disposto negli articoli seguenti o non espressamente riservato allo Stato o alla Regione dalle vigenti disposizioni di legge.
2. L’azienda USL rilascia il parere di cui all’articolo 14, comma 3, lettera c), entro il termine assegnato dal comune.
3. L’azienda USL trasmette i provvedimenti relativi alle funzioni di cui al comma 1 alla Giunta regionale e al comune.
4. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera esercita le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera.
5. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera trasmette i provvedimenti di cui al comma 4 alla Giunta regionale.
Art. 16
- Formazione e revisione della pianta organica, istituzione di dispensari e di farmacie succursali. Procedure (35)

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 4.

1. L’inizio del procedimento di revisione della pianta organica è di competenza del dirigente del competente ufficio della Giunta regionale che comunica alle aziende USL di riferimento l'avvio del procedimento di revisione fissando il termine di durata dello stesso.
2. L’azienda USL invia, ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento, la comunicazione in cui richiede le proposte di revisione delle piante organiche, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla presente legge.
3. Ogni comune, sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, formula una ipotesi di revisione della pianta organica e la invia all’azienda USL. Le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private non devono essere sentite nel caso in cui il comune intende confermare la pianta organica. Nel caso in cui il comune non provveda alla formulazione della proposta di revisione della pianta organica  entro il termine indicato dall’azienda USL si intende confermata la precedente pianta organica.
4. L’azienda USL procede alla stesura dell’ipotesi di revisione della pianta organica consultando congiuntamente il comune e l’ordine dei farmacisti, al fine di verificare e comporre le eventuali divergenti posizioni.
5. L’azienda USL conclude il procedimento istruttorio con eventuali osservazioni entro il termine di cui al comma 1 e trasmette l’ipotesi di revisione della pianta organica al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale diffida l’azienda USL a concludere il procedimento istruttorio entro il termine di venti giorni. In caso di mancata ottemperanza provvede a svolgere e completare l’istruttoria.
7. Le aziende USL che non hanno sede nel capoluogo di provincia trasmettono l’istruttoria di propria competenza all’azienda USL che ha sede nel capoluogo di provincia; quest’ultima provvede a trasmettere al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale l’ipotesi di revisione della pianta organica relativa all’intera provincia previa verifica e coordinamento delle istruttorie parziali.
8. Nel caso di decentramento di sedi farmaceutiche ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 della l. 362/1991 , l’ipotesi di cui al comma 3 è formulata delimitando una o più sedi farmaceutiche corrispondenti ad ambiti territoriali al cui interno occorra assicurare l’assistenza farmaceutica, per le quali prevedere il trasferimento di altrettante sedi farmaceutiche comprese in un’area del territorio comunale contestualmente delimitata e caratterizzata dalla più  intensa concentrazione delle sedi stesse.
9. La procedura descritta nel presente articolo si applica anche per l’istituzione di dispensari e di farmacie succursali da effettuarsi di norma nel corso della revisione della pianta organica.
Art. 17
Abrogato.
Art. 17 bis
- Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale(37)

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 6.

1. La Regione, anche su istanza del comune, se non già presente, può istituire una farmacia:
a) negli aeroporti civili a traffico internazionale;
b) nelle stazioni ferroviarie dei comuni capoluogo di provincia;
c) nelle stazioni marittime dei comuni capoluogo di provincia;
d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione plurima a particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri e di ristorazione.
2. L’istituzione delle farmacie di cui al comma 1, in quanto funzionale alle infrastrutture nel cui ambito devono essere aperte, non comporta la delimitazione di sedi farmaceutiche.
3. Il comune autorizza l’apertura delle farmacie di cui al comma 1 e ne assume la titolarità.
Art. 17 ter
1. Le sedi farmaceutiche relative a dispensari a servizio continuativo annuale, non stagionale, qualora il fatturato servizio sanitario nazionale relativo all’anno 2004 superi il valore di euro 200.000,00, sono assegnate ciascuna al farmacista, indicato dal titolare del dispensario, che sia risultato idoneo in almeno un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, che sia in possesso di locali idonei all’apertura situati all’interno della sede corrispondente indicata in pianta organica e che assicuri l’immediata continuità del servizio farmaceutico.
2. I dispensari farmaceutici annuali, non stagionali, sono trasformati in proiezioni delle farmacie dai quali dipendono qualora il relativo fatturato servizio sanitario nazionale non abbia superato nell’anno 2004 il valore di euro 200.000,00. Per attivare la proiezione sostitutiva di un dispensario esistente, si procede al riassorbimento della sede farmaceutica del dispensario nella sede di origine e all’avvio delle procedure di cui all’articolo 17.
Art. 18
- Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all’esercizio privato. (30)

Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 8.

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all’esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli ed esami.
2. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale indice il concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.
3. Ogni candidato deve indicare la sede farmaceutica per la quale concorre. La mancata indicazione della sede comporta l’esclusione dal concorso. Nel caso in cui sia indicata più di una sede è presa in considerazione solo la prima.
4. È facoltà dei candidati far riferimento alla documentazione presentata per un precedente concorso indetto dalla Regione, anche se non ancora concluso.
5. L'ammissione dei candidati precede l'inizio dei lavori della commissione esaminatrice ed è effettuata dal dirigente.
6. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale approva le graduatorie degli idonei delle sedi messe a concorso e provvede alla loro assegnazione. (58)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 3.

Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano già assegnatari.
7. Le graduatorie (58)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 3.

dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno (59)

Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 3.

una validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende USL interessate.
7 bis. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche di cui al comma 7, approva una graduatoria unica regionale da utilizzare esclusivamente per i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 14. (60)

Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 3.

8. Nel caso in cui, a seguito di espletamento del concorso non vi siano candidati che abbiano scelto una sede, o in casi di rinuncia, il sindaco, dopo avere messo in atto, senza risultato, le procedure di cui all’articolo 17, per quanto applicabile, può stipulare specifiche intese con un titolare di una farmacia pubblica e privata al fine di garantire il servizio farmaceutico.
Art. 18 bis
-Composizione e nomina della commissione giudicatrice (39)

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 9.

1. La commissione giudicatrice è composta:
a) dal direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà o da suo delegato;
b) da due funzionari dipendenti della Regione, dei quali almeno uno laureato in farmacia;
c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private e gli ordini provinciali dei farmacisti.
2. Le funzioni di presidente sono svolte dal direttore generale della direzione generale del Diritto alla salute e politiche di solidarietà e quelle di segretario da un dipendente della Regione. I componenti della commissione di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.
Art. 19
- Conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all’esercizio pubblico. Procedura
1. Per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all’esercizio pubblico di cui alla Sito esternoL. 475/68 , il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale(14)

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

comunica al Sindaco il provvedimento di cui all’art. 13, comma 3, lett. a).
2. Entro 60 giorni dalla avvenuta notifica di cui al comma 1, il Comune delibera a pena di decadenza l’assunzione della gestione della farmacia.
Art. 20
- Assegnazione sedi decentrate. Procedura
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT della deliberazione di revisione della pianta organica di cui all’ art. 13 ,il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento, approva con decreto il bando (15)

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

dove sono indicate le sedi messe a concorso nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande ed il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocazione nella graduatoria finale, è richiesta la comunicazione dell’accettazione formale del candidato al trasferimento. La rinunzia al trasferimento comporta l’esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del successivo concorso per decentramento disposto ai sensi della presente legge.
2. Lo svolgimento del concorso è attribuito al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale che, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nelle quali devono essere indicate le sedi in ordine di preferenza, approva con decreto la graduatoria, definita ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 e 7. (16)

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale(15)

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

assegna le nuove sedi farmaceutiche ai candidati risultati vincitori previa comunicazione da parte degli stessi entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURT, dei dati identificativi della ubicazione del locale sede dell’esercizio.
4. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale (15)

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

ha a propria disposizione, per ciascun candidato, un punteggio massimo complessivo di 120 punti, ripartiti secondo le seguenti modalità di valutazione :
a) minor fatturato della farmacia, rimborsato dal servizio sanitario nazionale, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni: massimo 50 punti;
b) minore distanza dall’ubicazione della farmacia più vicina, distanza misurata da soglia a soglia per il percorso pedonale più breve, purché ricompresa nell’ambito territoriale, delimitato ai sensi dell’ art. 16 comma 7, dal quale operare il trasferimento: massimo 30 punti;
c) maggiore numero di anni di esercizio della farmacia nei locali in cui è gestita all’atto della domanda, purché siano trascorsi almeno dieci anni dal conseguimento della titolarità da parte del richiedente: massimo 30 punti;
d) titolarità della farmacia per la quale il Sindaco abbia rilasciato anteriormente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, autorizzazione all’esecuzione dello sfratto di cui all’Sito esternoart. 35 della l. 253/1950 : 10 punti.
5. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, verificate per ogni candidato le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 4, lett. a), b) e c), assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti. Agli altri candidati il dirigente assegna, a scalare secondo l'ordine di graduatoria, tanti punti in meno rispetto al primo classificato quanti risultano dal quoziente della divisione del punteggio massimo attribuibile per il numero di candidati. È attribuito di poi, ad ogni candidato, il punteggio globale ed è formulata la graduatoria definitiva. (16)

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

6. Ai fini della graduatoria ha diritto di preferenza assoluta la farmacia comunale per la quale sia stata fatta domanda di trasferimento ai sensi del comma 2 e risulti più favorevolmente collocata, in base al punteggio assegnato, tra le farmacie comunali per le quali sia stata presentata domanda di trasferimento.
7. Il diritto di preferenza previsto al comma 6, ove non sia stato già esercitato, opera per ciascun Comune in fase di prima applicazione della presente legge nel solo caso della istituzione di almeno due nuove sedi destinate al decentramento con un numero di residenti non inferiore al limite previsto dalla normativa vigente sempre che per le sedi farmaceutiche confinanti, già dotate di farmacia, corrisponda un limite di residenti non inferiore al limite previsto dalla normativa vigente.
8. L’apertura della farmacia nella nuova sede è disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell’ art. 14 . L’autorizzazione fissa altresì il giorno dell’apertura a decorrere dal quale cessa l’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella precedente sede.
Art. 21
- Apertura farmacie di nuova istituzione o trasferite per decentramento (46)

Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 16.

Abrogato.
Art. 22
- Indennità per lo svolgimento dei concorsi
1. Le indennità da corrispondere ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all’art. 18, sono determinate in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 e relativi atti di attuazione.
2. Il dirigente responsabile del procedimento, in relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta per lo svolgimento della prova pratica, può nominare un apposito comitato composto da dipendenti regionali. Ai componenti del predetto comitato è riconosciuto il compenso in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale). (19)

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

3. Gli importi ed il compenso di cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente aggiornati al variare degli importi stabiliti dalla legge regionale n. 26 del 2000 . (19)

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

4. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici e ai componenti del comitato di vigilanza competono anche, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, alle condizioni e nella misura stabilita dagli ordinamenti di rispettiva competenza.
Art. 23
- Vigilanza nel settore farmaceutico
1. Le ispezioni preventive alle farmacie di cui all’art. 111 del RD 1265/1934, le ispezioni preventive e ordinarie ai magazzini di distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano di cui al Sito esternodecreto legislativo n. 538/92 e le ispezioni preventive ed ordinarie negli istituti penitenziari nel settore farmaceutico conseguenti all’applicazione del Sito esternoDLgs 230/1999 sono effettuate da una commissione di due membri nominata con delibera del direttore generale dell’Azienda USL e costituita da due farmacisti dell’ UO Farmaceutica territoriale dell’Azienda USL.
2. Le ispezioni ordinarie alle farmacie ai sensi dell’art. 127 del RD 1265/1934 sono effettuate da una commissione di cinque membri nominata con delibera del direttore generale dell’Azienda USL e costituita da:
a) due farmacisti dell’ UO Farmaceutica territoriale dell’Azienda USL, dei quali uno con funzioni di presidente;
b) un farmacista designato dall’Ordine provinciale dei farmacisti scelto fra i direttori di farmacie pubbliche e titolari di farmacie private designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;
c) un farmacista designato dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;
d) un amministrativo della Azienda USL con funzioni di segretario.
3. I controlli e le ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 193/2006 sono effettuati dalle aziende USL in collaborazione con i propri servizi veterinari.(61)

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 4.

4. Nella deliberazione del direttore generale è previsto, per le commissioni di cui ai comma 1 e 2, un idoneo numero di supplenti.(61)

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 4.

5. Per le ispezioni alle farmacie di cui agli artt. 111 e 127 del RD 1265/1934 il direttore generale può nominare più di una commissione.
6. Le ispezioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2 hanno cadenza almeno biennale.(20)

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

7. Le ispezioni ordinarie di cui al Sito esternoDLgs 119/1999 hanno cadenza almeno annuale.
8. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 compiono anche ispezioni straordinarie.
9. In caso di mancata designazione del componente in seno alla commissione di cui al comma 2, da parte dell’Ordine provinciale dei farmacisti e/o delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dalla richiesta del direttore generale, la commissione garantisce il funzionamento con i soli componenti dell’Azienda USL È fatta salva la successiva integrazione.
10. Al componente non dipendente pubblico di cui al comma 2, l’Azienda USL corrisponde a titolo di rimborso spese un importo determinato con deliberazione della Giunta regionale.
11. I Commissari dipendenti della Azienda USL possono essere membri di più commissioni di vigilanza.
12. Dell’ispezione è redatto processo verbale che viene trasmesso al direttore generale dell’Azienda USL, unitamente alle eventuali proposte espresse.
13. Il direttore generale propone al Sindaco i provvedimenti che a questi competono a norma degli artt. 4 e 14 della presente legge.
14. Se il risultato della ispezione nelle farmacie non è stato soddisfacente, il Sindaco:
a) applica la sanzione amministrativa come disposto dall’ art. 14 , comma 1;
b) diffida, nei casi previsti dalla legge, il titolare della farmacia privata, o il direttore della farmacia pubblica o l’assegnatario in caso di nuova apertura, a mettersi in regola entro un termine perentorio, trascorso infruttuosamente il quale pronuncia la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia privata o, in caso di farmacia pubblica, trasmette gli atti al dirigente del competente ufficio delle Giunta regionale (21)

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

, per il provvedimento di decadenza.
Art. 23 bis
- Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico(40)

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 10.

1. Le aziende USL effettuano, nei reparti adibiti alla vendita dei medicinali, la vigilanza sulla corretta conservazione degli stessi, la scadenza, nonché il controllo sull’osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali. Nel caso in cui detti interventi di vigilanza rilevino inosservanze delle disposizioni vigenti, l’azienda USL è tenuta ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore.
Art. 24
- Commissione di cui all’art. 110 del RD 1265/1934 per l’indennità di avviamento
1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 110 del RD 1265/1934, il direttore generale dell’Azienda USL nomina annualmente una commissione composta da:
a) due dirigenti della funzione operativa amministrativa della Azienda USL, di cui uno esperto in gestioni economiche e finanziarie il quale svolge le funzioni di presidente;
b) il responsabile dell’ UO Farmaceutica territoriale dell’Azienda USL;
c) due farmacisti iscritti all’albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall’Ordine dei farmacisti della provincia.
2. L’indennità di avviamento di cui all’art. 110 del RD 1265/1934, viene determinata con riferimento agli imponibili netti dichiarati dalla farmacia nei cinque anni anteriori al conferimento della titolarità definitiva o della gestione provvisoria e viene corrisposta in misura corrispondente a tre annate del reddito medio in proporzione ai periodi di titolarità o gestione nel predetto quinquennio.
3. Nell’ipotesi di commissioni provinciali, la nomina o la designazione dei tecnici di cui ai precedenti comma compete al direttore generale dell’Azienda USL della città capoluogo di provincia.

Note del Redattore:

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Vedi B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.2.

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Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 novembre 2001, n.,58 , art.6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.15.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.18.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.19.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.20.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.

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V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 21.

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Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 58.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

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