Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 49
- Adempimenti delle farmacie
1. La farmacia che intende dotarsi di un apparecchio di autodiagnostica rapida di cui all’art. 48 è tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell’Azienda USL di competenza almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività.
2. L’Azienda USL, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, effettua un sopralluogo volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste agli artt. 50 e 51 A seguito del sopralluogo rilascia un parere igienico sanitario favorevole all’utilizzo delle apparecchiature installate.
3. Per le apparecchiature di autodiagnostica rapida già installate, la farmacia, al fine di ottenere il parere di cui al comma 2, è tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell’Azienda USL entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.