Menù di navigazione

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000

Art. 22
- Indennità per lo svolgimento dei concorsi
1. Le indennità da corrispondere ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all’art. 18, sono determinate in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 e relativi atti di attuazione.
2. Il dirigente responsabile del procedimento, in relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta per lo svolgimento della prova pratica, può nominare un apposito comitato composto da dipendenti regionali. Ai componenti del predetto comitato è riconosciuto il compenso in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale). (19)

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

3. Gli importi ed il compenso di cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente aggiornati al variare degli importi stabiliti dalla legge regionale n. 26 del 2000 . (19)

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

4. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici e ai componenti del comitato di vigilanza competono anche, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, alle condizioni e nella misura stabilita dagli ordinamenti di rispettiva competenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 19 novembre 2001, n.,58 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.