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Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000

Art. 20
- Assegnazione sedi decentrate. Procedura
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT della deliberazione di revisione della pianta organica di cui all’ art. 13 ,il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento, approva con decreto il bando (15)

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

dove sono indicate le sedi messe a concorso nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande ed il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocazione nella graduatoria finale, è richiesta la comunicazione dell’accettazione formale del candidato al trasferimento. La rinunzia al trasferimento comporta l’esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del successivo concorso per decentramento disposto ai sensi della presente legge.
2. Lo svolgimento del concorso è attribuito al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale che, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nelle quali devono essere indicate le sedi in ordine di preferenza, approva con decreto la graduatoria, definita ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 e 7. (16)

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale(15)

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

assegna le nuove sedi farmaceutiche ai candidati risultati vincitori previa comunicazione da parte degli stessi entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURT, dei dati identificativi della ubicazione del locale sede dell’esercizio.
4. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale (15)

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

ha a propria disposizione, per ciascun candidato, un punteggio massimo complessivo di 120 punti, ripartiti secondo le seguenti modalità di valutazione :
a) minor fatturato della farmacia, rimborsato dal servizio sanitario nazionale, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni: massimo 50 punti;
b) minore distanza dall’ubicazione della farmacia più vicina, distanza misurata da soglia a soglia per il percorso pedonale più breve, purché ricompresa nell’ambito territoriale, delimitato ai sensi dell’ art. 16 comma 7, dal quale operare il trasferimento: massimo 30 punti;
c) maggiore numero di anni di esercizio della farmacia nei locali in cui è gestita all’atto della domanda, purché siano trascorsi almeno dieci anni dal conseguimento della titolarità da parte del richiedente: massimo 30 punti;
d) titolarità della farmacia per la quale il Sindaco abbia rilasciato anteriormente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, autorizzazione all’esecuzione dello sfratto di cui all’Sito esternoart. 35 della l. 253/1950 : 10 punti.
5. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, verificate per ogni candidato le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 4, lett. a), b) e c), assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti. Agli altri candidati il dirigente assegna, a scalare secondo l'ordine di graduatoria, tanti punti in meno rispetto al primo classificato quanti risultano dal quoziente della divisione del punteggio massimo attribuibile per il numero di candidati. È attribuito di poi, ad ogni candidato, il punteggio globale ed è formulata la graduatoria definitiva. (16)

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

6. Ai fini della graduatoria ha diritto di preferenza assoluta la farmacia comunale per la quale sia stata fatta domanda di trasferimento ai sensi del comma 2 e risulti più favorevolmente collocata, in base al punteggio assegnato, tra le farmacie comunali per le quali sia stata presentata domanda di trasferimento.
7. Il diritto di preferenza previsto al comma 6, ove non sia stato già esercitato, opera per ciascun Comune in fase di prima applicazione della presente legge nel solo caso della istituzione di almeno due nuove sedi destinate al decentramento con un numero di residenti non inferiore al limite previsto dalla normativa vigente sempre che per le sedi farmaceutiche confinanti, già dotate di farmacia, corrisponda un limite di residenti non inferiore al limite previsto dalla normativa vigente.
8. L’apertura della farmacia nella nuova sede è disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell’ art. 14 . L’autorizzazione fissa altresì il giorno dell’apertura a decorrere dal quale cessa l’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella precedente sede.

Note del Redattore:

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Vedi B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.2.

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Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 novembre 2001, n.,58 , art.6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.15.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.18.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.19.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.20.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.

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V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 21.

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Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 58.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.