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Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000

Art. 2
- Competenze della Regione
1. La Regione esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali. Inoltre, limitatamente alla propria funzione di autorità competente, tali compiti sono svolti per i procedimenti e le competenze di cui agli articoli 1 e 9 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, come recepito dall’Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) Sito esternodella legge 4 ottobre 2019 ),. A tal fine le Aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate “Aziende UUSSLL”, i laboratori di sanità pubblica e i dipartimenti provinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana (ARPAT) sono tenuti a fornire i dati epidemiologici, organizzativi e di attività espressamente richiesti. (69)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

2. Le competenti strutture afferenti alla direzione regionale competente in materia sanitaria della Regione provvedono al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l’apertura e l’esercizio degli stabilimenti termali di cui all’articolo 47 septies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 47 duodecies della medesima l.r. 38/2004 . (70)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

4. Per l’espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale delle strutture organizzative delle Aziende UUSSLL e, ove necessario, dei dipartimenti provinciali dell’ ARPAT ai sensi dell ’art. 7.
5. In materia di inquinamento ambientale, la Giunta regionale può impartire direttive ai Comuni ed alle Aziende UUSSLL tenuto conto degli obiettivi indicati dalla conferenza regionale dell’ ARPAT.
6. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle strutture veterinarie private di cui all’ art. 4 , comma 1, nonché le modalità di presentazione della domanda e la relativa documentazione da allegare per il rilascio e la revisione dei patentini di cui all’ art. 4 comma 2, ed il relativo modello regionale di patentino. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 4 , commi 1 e 2, la Giunta regionale per uniformare le modalità nell'applicazione dei regolamenti comunali in materia delibera, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, indirizzi generali nel rispetto dell'autonomia regolamentare e organizzativa dei comuni. (2)

Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.


Note del Redattore:

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Vedi B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.2.

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Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 novembre 2001, n.,58 , art.6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.15.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.18.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.19.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.20.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.

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V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 21.

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Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 58.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.