Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 17 bis
- Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale(37)
1. La Regione, anche su istanza del comune, se non già presente, può istituire una farmacia:
a) negli aeroporti civili a traffico internazionale;
b) nelle stazioni ferroviarie dei comuni capoluogo di provincia;
c) nelle stazioni marittime dei comuni capoluogo di provincia;
d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione plurima a particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri e di ristorazione.
2. L’istituzione delle farmacie di cui al comma 1, in quanto funzionale alle infrastrutture nel cui ambito devono essere aperte, non comporta la delimitazione di sedi farmaceutiche.
3. Il comune autorizza l’apertura delle farmacie di cui al comma 1 e ne assume la titolarità.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.