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Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Titolo II
- ATTIVITÀ PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE
Art. 8
- Attività formative e lavorative
1. I Comuni e le Comunità montane autonomamente ed in attuazione della programmazione regionale attuano idonee iniziative metodologicamente adeguate all’utenza rom e sinti per favorire il loro inserimento nelle attività di orientamento al lavoro, formazione professionale e di aiuto all’occupazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e regionali per gli interventi di aiuto all’occupazione ed in particolare quanto contenuto nella l.r. 26 aprile 1993 n. 27 "Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile", nella l.r. 12 aprile 1994 n. 29 "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane" gli inserimenti lavorativi sono attuati secondo quanto previsto dagli artt. 32 e 51 della l.r. 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati" e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
- Assistenza sanitaria
1. Ai rom e ai sinti le prestazioni sanitarie sono fornite dalla Azienda unità sanitaria locale, di seguito denominata Azienda USL, competente per territorio e quelle assistenziali dal Comune nel cui territorio essi hanno abituale dimora.
2. L’Azienda USL provvede a rilasciare il documento per l’assistenza sanitaria secondo la normativa statale e regionale vigente.
3. Ai rom e sinti non iscritti al servizio sanitario nazionale si applicano, ove ricorrono, le disposizioni di cui all’Sito esternoart. 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394 .
4. Nei casi di accertata condizione di indigenza i Comuni possono utilizzare quote del fondo sociale di cui all’ art. 16 della l.r. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni attribuito a parametro, per prestazioni di assistenza sanitaria eventualmente erogate attraverso le associazioni di volontariato operanti nel settore sanitario.
Art. 10
- Scolarizzazione e istruzione
1. Allo scopo di promuovere l’assolvimento dell’obbligo scolastico secondo le vigenti leggi da parte dei rom e dei sinti in età scolare:
a) i servizi sociali competenti per territorio provvedono a verificare che l’obbligo scolastico sia regolarmente assolto e si adoperano, in collaborazione con i servizi sanitari del distretto socio-sanitario e con l’istituzione scolastica, per rimuovere gli ostacoli che impediscono una normale frequenza dei minori a scuola;
b) i Comuni accertano tramite i propri operatori, gli operatori distrettuali delle Aziende UUSSLL ed eventualmente anche tramite la collaborazione di volontari singoli o delle associazioni di volontariato, il reale inserimento dei rom e dei sinti in età scolare nelle classi, in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e possono attivare progetti integrati di sostegno ai sensi dell’ art. 28 della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni, anche comprensivi di azioni mirate all’ambientamento scolastico, funzionali alla socializzazione e promozione linguistica.
2. I Comuni assicurano ai minori rom e sinti in età scolare gli interventi ordinari di diritto allo studio secondo le modalità previste dalla l.r. 19 giugno 1981 n. 53 "Interventi per il diritto allo studio".
3. I Comuni individuano nell’ambito dei progetti di area di cui agli artt. 9 e 10 della l.r. n. 53/81 le forme e le modalità atte ad assicurare lo sviluppo dei progetti integrati di sostegno di cui al comma 1 ed a promuovere l’adempimento dell’obbligo scolastico.
Art. 11
- Educazione permanente e interscambio culturale
1. Al fine di preservare il patrimonio culturale dei rom e sinti possono essere attivati nell’ambito delle politiche sociali integrate di cui al Titolo IV della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni progetti finalizzati a:
a) conservare la lingua, la storia, i costumi anche attraverso la istituzione di corsi in lingua "romanè";
b) salvaguardare le manifestazioni tradizionali;
c) valorizzare la produzione artigianale favorendo la partecipazione a mostre e mercati.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.