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Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Art. 9
- Assistenza sanitaria
1. Ai rom e ai sinti le prestazioni sanitarie sono fornite dalla Azienda unità sanitaria locale, di seguito denominata Azienda USL, competente per territorio e quelle assistenziali dal Comune nel cui territorio essi hanno abituale dimora.
2. L’Azienda USL provvede a rilasciare il documento per l’assistenza sanitaria secondo la normativa statale e regionale vigente.
3. Ai rom e sinti non iscritti al servizio sanitario nazionale si applicano, ove ricorrono, le disposizioni di cui all’Sito esternoart. 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394 .
4. Nei casi di accertata condizione di indigenza i Comuni possono utilizzare quote del fondo sociale di cui all’ art. 16 della l.r. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni attribuito a parametro, per prestazioni di assistenza sanitaria eventualmente erogate attraverso le associazioni di volontariato operanti nel settore sanitario.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.