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Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Art. 8
- Attività formative e lavorative
1. I Comuni e le Comunità montane autonomamente ed in attuazione della programmazione regionale attuano idonee iniziative metodologicamente adeguate all’utenza rom e sinti per favorire il loro inserimento nelle attività di orientamento al lavoro, formazione professionale e di aiuto all’occupazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e regionali per gli interventi di aiuto all’occupazione ed in particolare quanto contenuto nella l.r. 26 aprile 1993 n. 27 "Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile", nella l.r. 12 aprile 1994 n. 29 "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane" gli inserimenti lavorativi sono attuati secondo quanto previsto dagli artt. 32 e 51 della l.r. 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati" e successive modificazioni ed integrazioni.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.