Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2
Interventi per i popoli rom e sinti.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000
Art. 8
- Attività formative e lavorative
1. I Comuni e le Comunità montane autonomamente ed in attuazione della programmazione regionale attuano idonee iniziative metodologicamente adeguate all’utenza rom e sinti per favorire il loro inserimento nelle attività di orientamento al lavoro, formazione professionale e di aiuto all’occupazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e regionali per gli interventi di aiuto all’occupazione ed in particolare quanto contenuto nella l.r. 26 aprile 1993 n. 27 "Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile", nella l.r. 12 aprile 1994 n. 29 "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane" gli inserimenti lavorativi sono attuati secondo quanto previsto dagli artt. 32 e 51 della l.r. 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati" e successive modificazioni ed integrazioni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.