Menù di navigazione

Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Art. 11
- Educazione permanente e interscambio culturale
1. Al fine di preservare il patrimonio culturale dei rom e sinti possono essere attivati nell’ambito delle politiche sociali integrate di cui al Titolo IV della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni progetti finalizzati a:
a) conservare la lingua, la storia, i costumi anche attraverso la istituzione di corsi in lingua "romanè";
b) salvaguardare le manifestazioni tradizionali;
c) valorizzare la produzione artigianale favorendo la partecipazione a mostre e mercati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.