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Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Art. 10
- Scolarizzazione e istruzione
1. Allo scopo di promuovere l’assolvimento dell’obbligo scolastico secondo le vigenti leggi da parte dei rom e dei sinti in età scolare:
a) i servizi sociali competenti per territorio provvedono a verificare che l’obbligo scolastico sia regolarmente assolto e si adoperano, in collaborazione con i servizi sanitari del distretto socio-sanitario e con l’istituzione scolastica, per rimuovere gli ostacoli che impediscono una normale frequenza dei minori a scuola;
b) i Comuni accertano tramite i propri operatori, gli operatori distrettuali delle Aziende UUSSLL ed eventualmente anche tramite la collaborazione di volontari singoli o delle associazioni di volontariato, il reale inserimento dei rom e dei sinti in età scolare nelle classi, in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e possono attivare progetti integrati di sostegno ai sensi dell’ art. 28 della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni, anche comprensivi di azioni mirate all’ambientamento scolastico, funzionali alla socializzazione e promozione linguistica.
2. I Comuni assicurano ai minori rom e sinti in età scolare gli interventi ordinari di diritto allo studio secondo le modalità previste dalla l.r. 19 giugno 1981 n. 53 "Interventi per il diritto allo studio".
3. I Comuni individuano nell’ambito dei progetti di area di cui agli artt. 9 e 10 della l.r. n. 53/81 le forme e le modalità atte ad assicurare lo sviluppo dei progetti integrati di sostegno di cui al comma 1 ed a promuovere l’adempimento dell’obbligo scolastico.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.