Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2
Interventi per i popoli rom e sinti.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000
Art. 7
- Organizzazione e gestione delle aree residenziali attrezzate
1. Il Comune con proprio regolamento disciplina:
a) le condizioni per l’ammissione e per la permanenza nell’area;
b) le modalità di utilizzo dell’area;
c) le modalità di utilizzo dei servizi presenti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua altresì le tipologie delle attività lavorative che possono essere svolte nelle aree e le modalità per la loro autorizzazione. Il regolamento disciplina ogni altro aspetto concernente le regole di convivenza e prevede la costituzione di un comitato per la gestione dell’area medesima con la presenza dei rappresentanti dei rom e sinti presenti o di loro associazioni.
3. Il Comune, tramite il personale del distretto socio-sanitario nel cui territorio è ubicata l’area residenziale, provvede ad acquisire le informazioni utili ad attuare gli adempimenti igienico-sanitari di obbligo, a promuovere le prestazioni di natura sanitaria, ove necessario, ed a consentire l’inserimento scolastico dei minori.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.