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Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Art. 6
- Requisiti delle aree attrezzate alla sosta breve
1. Nei Comuni interessati dalla sosta temporanea di famiglie di rom e di sinti e indicati dagli atti della programmazione regionale, sono predisposte aree attrezzate alla sosta breve.
2. A tal fine possono essere utilizzate le aree multifunzionali di interesse generale indicate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’Sito esternoart. 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.
3. L’area attrezzata per la sosta breve deve essere fornita di impianto di fornitura di energia elettrica, di erogazione idrica, di servizi igienici, di lavatoi e vasche, di smaltimento rifiuti ed essere possibilmente ombreggiata. Le caratteristiche tecniche e urbanistiche delle aree attrezzate alla sosta breve sono determinate ai sensi del comma 2 con deliberazione della Giunta regionale.
4. La regolamentazione delle modalità e dei tempi della sosta nelle suddette aree sono definite dal Comune che provvede anche al funzionamento e alla manutenzione delle aree medesime.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.