Art. 15
1. L’esercizio finanziario dell’ARTEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARTEA, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (82) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.
stesso. L’ARTEA trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (82) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.
riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (82) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.
al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. 6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARTEA alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il Direttore dell’ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.
8. L’ARTEA provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
9. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 165/1999 .